La tariffa farmaceutica: una remunerazione basata sulle prestazioni (RBP)

La convenzione tariffale «remunerazione basata sulle prestazioni (RBP)» disciplina la remunerazione dei servizi quando sono dispensati medicamenti che devono essere prescritti dai medici e verificati dai farmacisti al fine di poter essere pagati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Compenso per servizi di consulenza

Il servizio di consulenza è remunerato indipendentemente dal prezzo e dalla quantità del medicamento sotto forma di punti tariffali, come avviene anche per le prestazioni mediche. La convenzione tariffale RBP definisce le prestazioni fornite dai farmacisti, che possono essere modificate e migliorate continuamente. Ciò aumenta la qualità del trattamento e la sicurezza dei pazienti. I disincentivi finanziari a la dispensazione medicamenti costosi sono ridotti al minimo. La convenzione tariffale RBP premia economicamente le prestazioni del team di farmacisti e consente un reddito in parte indipendente dalla quota di distribuzione dei medicamenti.

La RBP IV/1 è in vigore dal 1° gennaio 2016. Si compone di una convenzione tariffale e di una convenzione sulla struttura tariffale.
Nella convenzione tariffale figurano:

  • disposizioni sull’ambito di applicazione territoriale, personale e materiale
  • diritti e doveri dei partner tariffali
  • procedure di adesione e recesso
  • modalità di risoluzione dei partner tariffali 
  • valore del punto tariffale e contributo per l’efficienza
  • modalità di conteggio
  • monitoraggio
  • tasse di adesione
  • accordo sulla commissione paritetica di fiducia

La convenzione sulla struttura tariffale è valida a livello nazionale e figura nell’allegato A della convenzione tariffale RBP IV/1. 

Definisce:

  • le prestazioni che possono essere fatturate tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS);
  • l’accordo sulla garanzia della qualità;
  • il regolamento del fondo per la qualità e la ricerca.

Materiale RBP/LOA - Materiale della campagna (gratuito)

Sistema di margine di diritto privato

Prima dell’introduzione della RBP, sul mercato farmaceutico svizzero vigeva un sistema di margine di diritto privato. Le farmacie ricevevano un margine fisso, che copriva tutti i servizi, sotto forma di percentuale del prezzo di vendita. Questo sistema di margini di diritto privato è stato oggetto di crescenti pressioni negli anni Novanta. Sia l’opinione pubblica che la politica hanno spinto per un contenimento della crescita dei costi e hanno chiesto di modificare il sistema. Di conseguenza, nel 1992 l’assemblea generale della Società Svizzera dei Farmacisti pharmaSuisse decise d’impegnarsi per una remunerazione dei servizi dei farmacisti indipendente dal prezzo e dal volume. Questa decisione è stata il punto di partenza per sviluppare un nuovo sistema di remunerazione.

Il prezzo al pubblico (PP)

Nel sistema del margine di guadagno di diritto privato, il prezzo al pubblico massimo fissato nell’elenco delle specialità (ES) copriva tutti i costi e le prestazioni connessi alla dispensazione di un medicamento. L’introduzione della RBP ha portato a una separazione tra la produzione e la distribuzione da un lato e la prestazione tecnica farmaceutica dall’altro. Il prezzo al pubblico (PP) doveva allora coprire solo la produzione e i servizi logistici direttamente associati alla distribuzione. Il modello di remunerazione RBP prevede ora la remunerazione delle prestazioni farmaceutiche di base indipendentemente dal prezzo del medicamento e favorisce la minimizzazione di quegli incentivi indesiderati che erano associati al sistema dei margini di profitto di diritto privato. Inoltre, ulteriori prestazioni individuali potevano allora essere fatturate agli assicuratori sanitari se tali prestazioni erano disciplinate in convenzioni tariffali complementari tra gli assicuratori malattie e le farmacie.

Remunerazione dei servizi logistici

Con l’introduzione della RBP I il 1° luglio 2001, è stato introdotto non solo un nuovo sistema di remunerazione per le prestazioni farmaceutiche dei farmacisti, ma anche un nuovo regolamento per la remunerazione dei servizi logistici. Dopo l’introduzione della RBP I, il PP deciso dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è da allora composto dal prezzo di fabbrica (PF), da un supplemento percentuale legato al prezzo e da un supplemento fisso legato alla confezione. I servizi logistici della farmacia e del grossista sono coperti dal supplemento legato alla confezione. Il supplemento legato al prezzo copre il rischio finanziario della farmacia.

La prima proroga della RBP e del colloquio di polimedicazione (PMC)

proroga della convenzione tariffale RBP IV/1

Nella sua seduta del 26 giugno 2019, il Consiglio federale ha approvato la proroga della convenzione tariffale RBP IV/1, compresi tutti gli allegati. La proroga era valida fino al 31 dicembre 2021 e i partner tariffari l’avevano presentata senza modifiche. 

Colloquio di polimedicazione

Il Consiglio federale ha tuttavia escluso dalla convenzione sulla struttura tariffale la posizione tariffale «colloquio di polimedicazione» (PMC). Per questa prestazione, introdotta nel 2010, non è stato ancora possibile dimostrare che soddisfa i criteri di efficacia, appropriatezza e redditività richiesti per la remunerazione ai sensi della LAMal.

Tuttavia, le farmacie possono continuare a fornire questo servizio a spese del cliente.

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Andrea Küffer

Responsabile Tariffe, Dati e Digitalizzazione

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